Regolamento Whistleblowing
REGOLAMENTO SULLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (CD. “WHISTLEBLOWING”)
12 Dicembre 2023 rev 00
Indice
- Premessa
- A cosa serve il presente Regolamento Whistleblowing?
- A chi si applica il presente Regolamento Whistleblowing?
- Chi sono il segnalante, il facilitatore e il segnalato?
- Quali sono le "violazioni" che si possono segnalare?
- Quali fatti non sono da segnalare?
- Come si possono effettuare le segnalazioni?
- Segnalazioni inviate a soggetto diverso dal Gestore del Whistleblowing
- Quale contenuto deve avere la segnalazione?
- Come vengono ricevute le segnalazioni?
- Come vengono gestite le segnalazioni?
- Come viene tutelato il segnalante?
- Esistono altri canali per le segnalazioni whistleblowing?
- Entrata in vigore e pubblicità
1. Premessa
MESDAN S.p.A. (di seguito la “Società”) si pone quale obiettivo l’adozione, nei confronti dei propri
dipendenti, amministratori e/o consulenti, di comportamenti conformi ai più elevati standard etici di
correttezza, lealtà, legalità e tutela della sicurezza degli ambienti di lavoro.
Nell’ambito di questi principi ispiratori e dell’adozione del Modello Organizzativo, tenuto conto
anche del D.lgs. n. 24/2023, la Società intende incoraggiare tutto il personale, gli amministratori e/o
i collaboratori a qualsiasi titolo a segnalare in buona fede comportamenti errati e contrari alla legge,
nazionale ed europea, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di collaborazione con
la Società, adottando nel contempo una politica di tutela degli autori di tali segnalazioni.
La Società, anche al fine di conformarsi ai principi normativi vigenti, ha istituito un servizio interno
di segnalazione whistleblowing e adottato il presente regolamento (il “Regolamento Whistleblowing”).
2. A cosa serve il presente Regolamento Whistleblowing?
Il presente Regolamento Whistleblowing è volto a:
- fornire a tutti gli interessati istruzioni semplici, chiare ed efficaci circa
il servizio interno di segnalazione istituito, nonché i presupposti, il contenuto, i
destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni whistleblowing;
- fornire informazioni circa i presupposti per effettuare le segnalazioni
mediante un canale esterno;
- fornire ai soggetti che effettuano le segnalazioni idonee tutele rispetto a
misure ritorsive, dirette od indirette, aventi effetto sulle condizioni di lavoro
per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
3. A chi si applica il presente Regolamento Whistleblowing?
Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel contesto lavorativo
(dipendenti, collaboratori, consulenti etc.) e di amministrazione e/o vigilanza della Società, che
potranno (i) utilizzare il servizio di segnalazione da questa predisposto e (ii) essere oggetto delle
segnalazioni whistleblowing.
4. Chi sono il segnalante, il facilitatore e il segnalato?
Ai fini del presente Regolamento Whistleblowing si definisce “segnalante” (c.d. whistleblower) il
soggetto che segnala le violazioni del diritto nazionale e/o dell’Unione Europea a cui abbia assistito
o di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo. Il segnalante, in particolare, può
essere:
- un lavoratore subordinato;
- un lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso la
Società;
- un libero professionista o consulente che presta la propria attività presso la
Società;
- un volontario o tirocinante, retribuito e non, che presta la propria attività
presso la Società;
- un azionista;
- un soggetto con funzioni amministrative, di direzione, controllo, vigilanza o
rappresentanza, quand’anche dette funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
Le tutele previste per il segnalante, come di seguito descritte, si applicano anche anteriormente alla
costituzione del rapporto con la Società, durante il periodo di prova ovvero successivamente alla sua
cessazione.
Il c.d. “facilitatore” è la persona fisica, inserita nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, che
lo assiste nel processo di segnalazione. L’assistenza prestata dal facilitatore deve essere mantenuta
riservata. Tale figura deve operare o deve aver operato nel medesimo contesto lavorativo del
segnalante (a titolo esemplificativo il collega, anche di un differente ufficio, che lo assiste nella
procedura di segnalazione). Ove l’attività venga prestata da un sindacalista che utilizza nel processo
di assistenza la sigla sindacale, lo stesso non sarà un facilitatore e troveranno applicazione le
disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione di condotte
antisindacali previste dalla L. n. 300/1970.
Il segnalato è, invece, la persona menzionata nella segnalazione alla quale è attribuita la violazione.
Si tratta, dunque, della persona a cui sono ascrivibili le attività oggetto di segnalazione.
5. Quali sono le "violazioni" che si possono segnalare?
Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione sono i comportamenti, gli atti e le omissioni
che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o della Società e che
consistono in:
-
condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e/o violazioni del Modello
di Organizzazione adottato dalla Società;
-
violazioni di altre disposizioni normative nazionali, ossia illeciti civili, penali, amministrativi
e contabili diversi dai reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 e dai reati specificamente
individuati come violazioni del diritto UE, indicati al successivo punto 3;
-
violazioni della normativa europea e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione,
consistenti in:
- atti illeciti relativi ai seguenti settori:
- appalti e contratti pubblici: norme procedurali per l’aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni, norme in materia di contratti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell’ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
-
atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, come ad esempio frode,
corruzione e ogni attività illegale connessa alle spese dell’Unione;
-
atti ed omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione
delle persone, dei servizi e dei capitali, tra cui violazioni della normativa europea in materia
di concorrenza e aiuti di Stato, imposta sulle società, nonché meccanismi il cui fine è ottenere
un vantaggio fiscale in materia di imposta sulle società.
La violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità. Le irregolarità, tuttavia,
assumono rilievo e possono essere oggetto di segnalazione ove costituiscano elementi concreti (c.d. indici sintomatici)
tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni
sopra indicate.
6. Quali fatti non sono da segnalare?
La segnalazione non deve avere ad oggetto:
- fatti falsi o inventati e dunque privi di fondamento;
- rimostranze di carattere personale;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di
corridoio);
- relazioni di carattere sentimentale o altre circostanze di carattere personale relative a
dipendenti e/o amministratori della Società e/o a terzi;
- mere irregolarità che non lasciano presumere la commissione di una violazione normativa;
- violazioni di disposizioni che devono essere segnalate secondo le modalità previste dalla
legislazione speciale.
L’invio di segnalazioni false o infondate, infatti, è un comportamento non solo riprovevole, ma anche
lesivo dell’efficacia del whistleblowing, in quanto ne mina il buon funzionamento e la credibilità.
Chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni false non è tutelato dalle misure ritorsive e potrebbe
essere sanzionato ai sensi del sistema disciplinare.
7. Come si possono effettuare le segnalazioni?
Per consentire ad ogni segnalante di comunicare un comportamento scorretto o comunque posto in
essere in violazione delle disposizioni normative come sopra descritte, godendo della tutela della
riservatezza e senza temere ritorsioni, la Società ha creato un servizio riservato di segnalazione gestito
dall’Organismo di Vigilanza della Società (il “Gestore del Whistleblowing”).
I segnalanti possono inviare le segnalazioni relative a violazioni di cui siano a conoscenza, in maniera
riservata, al Gestore del Whistleblowing alternativamente in una delle seguenti modalità:
- in forma scritta, in via informatica, mediante l’utilizzo di specifica
piattaforma per le segnalazioni, alla quale si potrà accedere dal sito internet
della Società, nella sezione dedicata al whistleblowing, utilizzando il seguente
link https://mesdan.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links;
- in forma orale, mediante l’utilizzo di specifica piattaforma per le segnalazioni, alla quale si
potrà accedere dal sito internet della Società, nella sezione dedicata al whistleblowing,
utilizzando il seguente link https://mesdan.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links;
- attraverso un incontro diretto con il Gestore del Whistleblowing, che potrà essere richiesto dal
segnalante in forma scritta od orale e verrà fissato entro un congruo termine dalla richiesta.
L’Organismo di Vigilanza è l’unico soggetto ad avere accesso alle segnalazioni ed all’identità del
segnalante.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza nell’accettare l’incarico di Gestore del Whistleblowing, si
impegnano a rispettare le norme del presente Regolamento.
8. Segnalazioni inviate a soggetto diverso dal Gestore del Whistleblowing
Qualora il segnalante non si avvalga del servizio di whistleblowing ma presenti la
segnalazione ai propri superiori e dichiari di volersi avvalere delle tutele previste in
materia di whistleblowing o tale volontà risulti dalla segnalazione stessa, la
segnalazione dovrà considerarsi quale “segnalazione whistleblowing”; diversamente, la
segnalazione dovrà considerarsi quale segnalazione ordinaria.
La segnalazione ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore del Whistleblowing andrà
trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al Gestore del Whistleblowing,
dandone comunicazione al segnalante.
9. Quale contenuto deve avere la segnalazione?
La segnalazione deve:
- indicare i dati del segnalante strettamente necessari alla sua identificazione
(nome e cognome);
- specificare, ove si tratti di segnalazione non inviata tramite la piattaforma,
che si tratta di una segnalazione whistleblowing per la quale si intende mantenere
riservata la propria identità e godere delle tutele contro le ritorsioni;
- riferire fatti veritieri;
- essere relativa alla Società e/o ad atti e comportamenti illeciti dei
segnalati;
- contenere la descrizione dei fatti circostanziati ed essere il più completa
possibile. A tal fine potrà contenere allegati idonei a fornire elementi di
fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l’indicazione di ulteriori soggetti
potenzialmente a conoscenza dei fatti medesimi;
- indicare le generalità o altri elementi idonei a identificare il soggetto a cui
sono attribuiti i fatti oggetto della segnalazione.
Le segnalazioni anonime non sufficientemente circostanziate non verranno prese in considerazione
dal Gestore del Whistleblowing e, in ogni caso, saranno trattate quali segnalazioni ordinarie con
conseguente applicazione dei relativi regolamenti, fermo restando che il segnalante anonimo,
successivamente identificato, potrà beneficiare della tutela whistleblowing a seguito della
comunicazione all’ANAC delle misure ritorsive eventualmente subite.
10. Come vengono ricevute le segnalazioni?
Le segnalazioni sono ricevute dal Gestore del Whistleblowing, ossia l’Organismo di
Vigilanza della Società. Quest’ultimo è un organo interno alla stessa, dotato di
autonomia e indipendenza, costituito da membri specificamente formati per la gestione
del canale di segnalazione e debitamente autorizzati al trattamento dei dati in
conformità alla normativa privacy.
Il Gestore del Whistleblowing che riceve le segnalazioni ha l’obbligo di:
- proteggere, per quanto legalmente possibile, l’identità del segnalante;
- garantire, per quanto legalmente possibile, la riservatezza dell'accertamento;
- gestire le segnalazioni e gli accertamenti relativi a quanto segnalato in
maniera riservata, equa e obiettiva secondo quanto previsti nel presente Regolamento
Whistleblowing.
11. Come vengono gestite le segnalazioni?
- Segnalazioni in forma scritta od orale. Il Gestore del
Whistleblowing, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della segnalazione
scritta secondo le modalità di cui al precedente articolo 7 rilascia al segnalante
un avviso di ricevimento della segnalazione. La segnalazione viene quindi presa in
carico al fine di avviare l’istruttoria e ne viene valutata, innanzitutto,
l’ammissibilità e la fondatezza.
- Incontro diretto. In caso di segnalazione effettuata durante un incontro
diretto, il Gestore del Whistleblowing procederà a redigere il verbale dell’incontro
tenutosi, che verrà sottoscritto dal segnalante, al quale ne verrà consegnata una
copia.
- Il contenuto della segnalazione scritta verrà separato dall’identità del segnalante
e verrà archiviato dalla piattaforma utilizzando misure tecniche e organizzative idonee
a garantire la riservatezza e sicurezza dei dati ai sensi dell’Art. 32 GDPR.
Il Gestore del Whistleblowing provvederà ad archiviare e conservare la documentazione
relativa a ciascuna segnalazione orale, nonché l’ulteriore documentazione acquisita
relativa alle segnalazioni scritte od orali in due buste chiuse. Nella prima busta
verranno inclusi i dati identificativi del segnalante, unitamente a copia di un suo
documento di identità, se acquisita; nella seconda busta verranno inseriti i documenti
cartacei (es. verbale della segnalazione) ovvero i documenti digitali su supporto
crittografato; entrambe le buste verranno poi inserite in una terza busta che riporterà,
all’esterno, la dicitura “riservata al Gestore del Whistleblowing”. Le buste verranno
conservate in un armadio chiuso con chiave, la quale sarà custodita dal Gestore del
Whistleblowing o da un suo componente.
- Il Gestore del Whistleblowing, valutata l’ammissibilità della segnalazione, per lo
svolgimento dell’istruttoria può chiedere chiarimenti, documenti e informazioni
aggiuntive al segnalante tramite il canale di segnalazione prescelto dal segnalante
medesimo. Inoltre, ove necessario, può chiedere documenti e atti all’ufficio
dell’amministrazione e coinvolgere ulteriori soggetti, garantendo comunque la
riservatezza del segnalante e del segnalato.
- Ove a seguito dell’attività svolta il Gestore del Whistleblowing ravvisi elementi
di manifesta infondatezza o irrilevanza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione
con adeguata motivazione. L’esistenza di una segnalazione archiviata verrà comunicata
dal Gestore del Whistleblowing ai soggetti indicati al successivo punto 9 del presente
articolo solo nel caso di ritenuta segnalazione falsa resa con dolo o colpa grave, per
gli accertamenti del caso ad opera della Società stessa e l’eventuale applicazione delle
sanzioni disciplinari per il segnalante.
- Il Gestore del Whistleblowing, se ritiene la segnalazione non manifestamente irrilevante o
infondata, comunica i contenuti della segnalazione agli organi della Società all’uopo autorizzati
ed indicati al successivo punto 9. La Società potrà quindi procedere con i procedimenti
disciplinari o giudiziari che riterrà più opportuni inserendo all’interno del fascicolo del segnalato
la documentazione eventualmente ricevuta.
- Il Gestore del Whistleblowing, sia nel caso di archiviazione che nell’ipotesi di
prosecuzione dell’attività istruttoria e comunicazione alla Società o alle autorità
competenti, fornisce riscontro alla persona segnalante nel termine di 3 (tre) mesi dalla
data di avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla
scadenza dei 7 (sette) giorni dalla data di presentazione della segnalazione,
comunicando le azioni intraprese o che si intendono intraprendere e, in ogni caso, lo
stato di avanzamento dell’istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l’istruttoria,
l’esito verrà comunicato al segnalante.
- Le segnalazioni e i dati/documenti ad essa associati saranno conservati in forma
cartacea o telematica dal Gestore del Whistleblowing per il tempo necessario al
trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data
della comunicazione dell’esito della procedura di segnalazione.
- Fermo quanto previsto al precedente punto 5, il Gestore del Whistleblowing darà
comunicazione della segnalazione e degli esiti dell’attività svolta alla Società nella
persona del Responsabile delle Risorse Umane. Nel caso in cui il suindicato soggetto sia
coinvolto nella segnalazione in qualità di segnalato o segnalante, il Gestore del
Whistleblowing darà comunicazione della segnalazione e degli esiti dell’attività svolta
alla Società nella persona dell’Amministratore Delegato.
12. Come viene tutelato il segnalante?
Il Gestore del Whistleblowing è obbligato a non comunicare alla Società l’identità del
segnalante, nonché qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente,
tale identità, se non previo consenso del segnalante stesso.
Il medesimo obbligo vale per la Società anche nel contesto di un procedimento disciplinare nel quale
la contestazione disciplinare sia fondata su accertamenti ulteriori e distinti rispetto alla segnalazione,
anche se conseguenti alla stessa. Inoltre, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa
dell’incolpato, la segnalazione potrà essere impiegata ai fini del procedimento disciplinare solo previo
espresso consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. A tal fine dovrà essere altresì
inviata al segnalante una comunicazione esplicativa delle ragioni che conducono al disvelamento
della sua identità.
Le tutele in materia di riservatezza si applicano anche con riferimento al facilitatore e alle persone
menzionate nella segnalazione nonché al segnalato per tutta la durata del procedimento di istruttoria
ad opera del Gestore del Whistleblowing in ragione della segnalazione.
La Società, in ogni caso, con l’approvazione del Regolamento Whistleblowing, si impegna a non
sanzionare né tentare o minacciare di sanzionare l’autore della segnalazione e, quindi, a non
licenziarlo, sospenderlo, demansionarlo, trasferirlo o sottoporlo ad ulteriori forme di atti di
ritorsione, aventi effetto sulle sue condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, alla segnalazione.
Le tutele da misure ritorsive si applicano altresì ai seguenti soggetti:
- il facilitatore;
- le persone inserite nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante
(colleghi, ex-colleghi, collaboratori) e che sono allo stesso legate da uno stabile
legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto
lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del segnalante in via esclusiva o in compartecipazione
maggioritaria;
- gli enti presso i quali il segnalante lavora pur non essendone proprietario;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
Le predette tutele non operano quando è accertata, anche con sentenza di primo grado
(i) la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia
ovvero (ii) la responsabilità civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di
dolo o colpa grave.
In tal caso al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare. Il soggetto che
ritiene di poter essere o essere stato destinatario di misure ritorsive per il fatto di
aver effettuato una segnalazione di illecito può comunicare ad ANAC le ritorsioni che
ritiene di aver subito. ANAC provvederà ad accertare se le stesse siano o meno
conseguenza della segnalazione effettuata e, in caso di accertamento positivo,
informerà l’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.
13. Esistono altri canali per le segnalazioni whistleblowing?
L’ANAC ha istituito un canale di segnalazione cd. esterno, a quali si può accedere dal
sito ANAC (https://whistleblowing.anticorruzione.it)
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno ANAC solo quando:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria
del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è
attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa
non ha avuto seguito;
- il segnalato è un componente del Gestore del Whistleblowing;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una
segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la
stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa
costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
14. Entrata in vigore e pubblicità
Il presente Regolamento Whistleblowing è stato approvato dalla Società con il parere
positivo del Gestore del Whistleblowing e, nella versione aggiornata alla data indicata
in prima pagina, entrerà in vigore dalla data stessa.
Su espressa richiesta del Gestore del Whistleblowing, il presente Regolamento verrà
inviato a tutti i dipendenti, affisso nella bacheca aziendale e pubblicato sul sito
della Società, al fine di mettere a disposizione di tutti gli interessati informazioni
chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni
interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le
segnalazioni esterne.